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REGOLAMENTO
DELL’ ISTITUTO MUSICALE
“
Sebastiano Guzzi” di LAMEZIA TERME
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità dell’ Istituto Musicale “Sebastiano
Guzzi”
1. L’Istituto Musicale “Sebastiano Guzzi” costituito
dall’A.M.A Calabria di seguito definito Istituto, provvede:
- a contribuire alla formazione di musicisti professionisti, avviando
allo studio della musica i giovani che dimostrino particolari attitudini,
assicurando loro regolari corsi di studio;
- a dare la possibilità a chiunque di svolgere attività musicale,
strumentale o corale, a carattere non professionale, attraverso l’organizzazione
di gruppi musicali di ogni genere, non ponendo limiti di età per
l’iscrizione ai corsi relativi;
- a favorire la crescita quantitativa e qualitativa di complessi musicali
operanti nel territorio, tramite la realizzazione di corsi di teoria
e pratica corale e strumentale;
- a concorrere alla diffusione di una cultura musicale di base tra
i cittadini, in particolare quelli giovani, promuovendo concerti, corsi
di perfezionamento, master classes, incontri, seminari, nonché ogni
altra iniziativa utile allo scopo, anche attraverso collaborazioni
con Istituzioni pubbliche e/o private specializzate nel settore;
- a programmare, in collaborazione con gli organi competenti, interventi
tesi alla diffusione dell’educazione musicale nelle scuole materne,
elementari e medie, inferiori e superiori, anche attraverso corsi di
aggiornamento per insegnanti e/o corsi specifici di sperimentazione
musicale.
Art. 2 Gestione finanziaria
Le entrate sono costituite dalle somme previste dalle quote di iscrizione
e di frequenza, versate dagli allievi nonché da finanziamenti,
contributi, sponsorizzazioni ed eventuali donazioni o altri atti
di liberalità di soggetti pubblici o privati nazionali e internazionali.
Art. 3 Indirizzi di studio
1. L’attività didattica dell’Istituto si articola
su tre indirizzi di studio: amatoriale, professionale e di specializzazione.
2. L’indirizzo amatoriale consiste in corsi di studio il cui
programma è predisposto in modo da tener conto degli interessi
e delle peculiari attitudini degli allievi, fatte salve le fondamentali
e irrinunciabili necessità di natura tecnica e musicale.
3. L’indirizzo professionale consiste in corsi di studio con
durata, articolazione e programmi stabiliti in base alla normativa
che regola il funzionamento dei Conservatori Statali di Musica o Istituti
Musicali Pareggiati.
4. L’indirizzo di specializzazione consiste in corsi di studio
rivolti ad allievi di corsi superiori o già diplomati, tenuti
da concertisti di chiara fama, per l'approfondimento interpretativo
di particolari tematiche musicali.
Art. 4 Organi dell’Istituto
Gli organi dell’ Istituto sono i seguenti:
Il Presidente dell’A.M.A. Calabria
Il Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria
Il Direttore della Istituto
Il Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Revisori dell’A.M.A. Calabria
Art. 5 Il Presidente dell’A.M.A. Calabria
Il Presidente, rappresentante legale dell’Istituto, opera nei
modi e nelle forme di legge e di quanto indicato nell’articolo
dello Statuto dell’A.M.A. Calabria sulle sue funzioni.
Art. 6 Il Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria
Il Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria ha il compito di
amministrare la scuola, di nominare il direttore, il corpo docente,
il personale amministrativo ed ausiliario.
Art. 7 Il Direttore
Il Direttore è responsabile dell’ordinamento didattico
approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria ed è suo
compito:
- curare e rispondere della direzione artistica, didattica e disciplinare
dell’Istituto e delle attività connesse, nonché coordinare
il lavoro degli insegnanti, accertando che lo stesso si svolga secondo
le modalità stabilite;
- fissare il termine delle iscrizioni per le ammissioni degli allievi;
- riunire il collegio dei docenti;
- avanzare, al Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria, le proposte
d’acquisto e le richieste che ritiene utili per il regolare funzionamento
dell’Istituto nonché una dettagliata relazione annuale
sull’andamento e sulle prospettive del servizio ed ogni tempestiva
comunicazione riguardante eventi straordinari;
- interessarsi dei saggi, degli esami, e delle attività in genere
dell’Istituto,
- proporre i nominativi per la sostituzione dei docenti in caso di
assenza o dimissioni;
- compilare l’orario delle lezioni, secondo il calendario concordato
con i singoli docenti incaricati in seno al collegio dei docenti;
- insegnare, se richiesto, le materie di competenza specifica;
- invitare, di concerto con il direttore artistico dell’A.M.A.
Calabria. consulenti esterni al personale dell’Istituto ritenuti
utili a concorrere ad una più efficace formazione degli allievi.
Gli esperti esterni sono quei professori, che per le particolari competenze,
sono chiamati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per tenere
seminari, incontri, corsi ecc. rivolti agli insegnanti ed agli allievi
dell’istituto anche al di fuori dell’anno scolastico.
Tali corsi potranno essere proposti anche dal collegio dei docenti
presieduto dal Direttore all’inizio dell’anno scolastico,
durante e al termine di questo.
- in caso di impedimento del Direttore lo sostituisce il Presidente
dell’A.M.A. Calabria o un suo delegato.
Art. 8 Il Collegio dei docenti
1. Il Collegio dei Docenti, organo consultivo, è formato da
tutti i docenti incaricati ed è presieduto dal Direttore dell’Istituto.
2. Si riunisce obbligatoriamente prima dell’inizio dell’anno
scolastico, durante e al termine di questo, nonché tutte le
volte in cui lo decida il Direttore, di sua iniziativa o su richiesta
di almeno 1/3 degli insegnanti per esprimere pareri e formulare proposte
al Direttore sulla didattica della scuola.
Art. 9 Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori opera nei modi e nelle forme di legge e di
quanto indicato nell’articolo dello Statuto dell’A.M.A.
Calabria sulle sue funzioni.
CAPO II
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Art. 10 Materie di insegnamento
Nell’Istituto sono impartiti i seguenti insegnamenti:
a) principali:
- canto,
- violino,
- viola,
- violoncello,
- contrabbasso,
- chitarra,
- pianoforte,
- organo,
- clavicembalo,
- flauto,
- oboe,
- clarinetto,
- sassofono,
- corno,
- tromba,
- trombone,
- tuba,
- arpa,
- percussioni,
- composizione;
b) complementari:
- teoria e solfeggio (parlato e cantato) e dettato musicale,
- canto corale,
- pianoforte,
- cultura musicale generale (armonia complementare),
- storia ed estetica della musica,
- letteratura poetica e drammatica,
- arte scenica,
- musica d’insieme per strumenti a fiato,
- musica d’insieme per strumenti ad arco,
- esercitazioni orchestrali,
- musica da camera,
- bibliotecario
c) cultura musicale e corsi speciali:
- propedeutica musicale,
- flauto dolce,
- attività corali,
- storia della musica ed ascolto guidato,
- storia dell’opera,
- danza,
- musica elettronica,
- canto gregoriano,
- alfabetizzazione teorico pratica,
- elementi di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva,
- strumenti della tradizione popolare.
2. In relazione alle esigenze didattiche determinate dalla richiesta
dell’utenza, è possibile istituire altri insegnamenti
non previsti dal presente regolamento previo parere consultivo del
Collegio dei Docenti ed autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo
dell’A.M.A. Calabria.
Art. 11 Dipartimenti
1. Gli insegnamenti impartiti nell’Istituto sono raggruppati,
in base a caratteristiche affini, nei seguenti dipartimenti:
- dipartimento studi teorici e canto: armonia, storia della musica
ed ascolto guidato, teoria e solfeggio, canto, canto gregoriano, elementi
di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva, storia dell’opera,
arte scenica, storia ed estetica della musica, letteratura poetica
e drammatica.
- dipartimento strumenti a corda: chitarra, viola, violino, violoncello,
contrabbasso, arpa;
- dipartimento strumenti a fiato: clarinetto, corno, flauto, oboe,
sassofono, tromba, trombone, tuba;
- dipartimento strumenti a tastiera e percussioni: pianoforte principale
e complementare, organo, clavicembalo, musica elettronica, percussioni;
- dipartimento di attività d’insieme: propedeutica musicale,
musica d’insieme per strumenti ad arco, musica d’insieme
per strumenti a fiato, musica da camera, esercitazioni orchestrali,
attività corali, canto corale.
Art. 12 Corsi di insegnamento
1. Sulla base dei tre indirizzi di studio di cui al precedente art.3,
sono attivati:
- corsi di avviamento strumentale e vocale e corsi avanzati per l’indirizzo
amatoriale;
- corsi secondo i programmi dei Conservatori Statali di Musica per
l’indirizzo professionale;
- corsi di alto perfezionamento per l’indirizzo di specializzazione
ed interpretazione;
- corsi di propedeutica musicale;
- attività corali;
- storia della musica ed ascolto guidato;
- storia dell’opera;
- canto gregoriano,
- elementi di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva.
- gli insegnamenti complementari previsti dall’art.10.
Art. 13 Corsi amatoriali
1. I corsi amatoriali sono rivolti a chi si avvicina, per la prima
volta, alla pratica esecutiva. Tali corsi, oltre a svolgere una funzione
di approccio e divulgazione, costituiscono anche un periodo di sperimentazione
delle attitudini strumentali e vocali degli allievi.
2. Al termine del corso amatoriale per avere l’accesso al corso
professionale l’allievo deve sostenere un esame di ammissione
al secondo anno o anno successivo.
3. La durata del corso e di quello di teoria e solfeggio associato
può essere ridotta su richiesta dell’allievo previo consenso
del docente e del direttore dell’Istituto. Per la riduzione del
corso principale occorre anche il consenso dell’insegnante di
teoria e solfeggio.
4. Per i corsi amatoriali, il programma di studio viene predisposto
dal docente, in modo da tener conto degli interessi e delle peculiari
attitudini degli allievi, fatte salve le fondamentali ed irrinunciabili
esigenze di natura tecnica e musicale.
5. I corsi amatoriali sono articolati su due livelli: corsi di avviamento
strumentale e vocale e corsi avanzati.
Art. 14 Corsi di avviamento strumentale e vocale
1. Nei corsi di avviamento strumentale e vocale, denominati anche corsi
amatoriali di I grado, si fornisce una conoscenza sufficientemente
ampia delle tecniche fondamentali, affrontando anche, per quanto
possibile, problematiche relative all’interpretazione. Un’attenzione
particolare viene posta, compatibilmente con le caratteristiche di
ogni insegnamento, all’esperienza della musica d’insieme.
2. La durata del corso è di quattro anni per gli allievi che
hanno un età compresa fra i 7 e i 10 anni.
3. La durata del corso è di tre anni per gli allievi che hanno
un età superiore ai 10 anni e per coloro i quali hanno completato
la frequenza nella classe di propedeutica.
4. Costituiscono requisiti di ammissione l’idoneità conseguita
a seguito di audizione.
5. Le discipline complementari di tale corso sono:
- alfabetizzazione teorico-pratica per il primo anno, solo per coloro
con età inferiore ad anni 10;
- teoria e solfeggio, dal primo anno se non si frequenta l’alfabetizzazione,
altrimenti dal secondo anno;
- musica di insieme, consigliata dal secondo anno;
- armonia, consigliata nell’ultimo anno;
- attività corali, consigliata per l’intero corso;
- storia della musica ed ascolto guidato, consigliato dal secondo anno.
- storia dell’opera, consigliata.
6. A coloro che superano l’esame previsto al termine del corso
viene rilasciato un attestato di compimento.
Art. 15 Corsi avanzati
1. Nei corsi avanzati, denominati anche corsi amatoriali di II grado,
l’obiettivo primario è quello di affinare e possibilmente
ampliare le tecniche esecutive ed interpretative acquisite nel corso
di I grado.
2. Il corso ha una durata di due anni.
3. Il requisito di ammissione è costituito dall’attestato
di compimento del corso di avviamento strumentale e vocale.
4. Costituiscono discipline complementari del corso avanzato:
- teoria e solfeggio;
- musica d’insieme, consigliata;
- armonia, consigliata;
- attività corali, consigliate;
- storia della musica ed ascolto guidato, consigliato;
- storia dell’opera, consigliata;
5. A coloro che superano l’esame previsto al termine del corso
viene rilasciato un attestato di compimento.
Art. 16 Corsi professionali
1. La durata di questi corsi è stabilita in base a quanto previsto
nei programmi dei Conservatori di Musica.
2. Per essere ammessi al corso è necessario superare un apposito
esame, mentre per l’ammissione agli anni successivi si deve superare
l’esame finale al termine dell’anno precedente. Lo stesso
anno di corso non può essere ripetuto più di una volta.
3. Le discipline complementari obbligatorie sono quelle previste nei
programmi dei Conservatori di Musica, mentre quelle consigliate sono
proposte dagli insegnanti.
4. L’attività didattica che sarà rivolta agli allievi
prevederà la supervisione periodica di un didatta-concertista
di chiara fama per ciascuna disciplina delle materie principali su
proposta del docente di concerto con il direttore dell’ Istituto.
Art. 17 Corsi di specializzazione e interpretazione
1. I corsi di specializzazione e interpretazione musicale, curati dal
direttore artistico dell’ A.M.A. Calabria, sono tenuti da docenti
di chiara fama e rivolti a giovani diplomati o diplomandi in possesso
di particolari attitudini musicali al fine di una più adeguata
formazione professionale che consenta loro d’inserirsi nel mercato
del lavoro.
2. A coloro che superano l’esame previsto al termine del corso
viene rilasciato un diploma.
Art. 18 Corsi di propedeutica
1. È un corso rivolto ai bambini ed è finalizzato, secondo
le più moderne tecniche della propedeutica, a stimolare e potenziare
le attitudini musicali usando la parola, il corpo e la voce attraverso
attività ludiche di natura pre-musicale favorendo anche la socializzazione.
2. Per essere ammessi gli allievi devono avere un’età compresa
fra i 3 ed i 9 anni di età
3. Il corso si articola in tre gruppi divisi per fascia d’età:
I corso rivolto ai bambini di 3 anni (gruppo costituito da max 4 bambini)
II corso rivolto ai bambini di 4 e 5 anni (gruppo costituito da max
6-8 bambini)
III corso rivolto ai bambini di 6 e 9 anni (gruppo costituito da max
6-15 bambini)
4. Per il I corso sono previste due lezioni settimanali della durata
di 50 minuti ciascuna ed è consigliata la frequenza di tre anni;
per il II corso sono previste due lezioni settimanali della durata
di 60 minuti ciascuna ed è consigliata la frequenza di tre anni;
per il III corso sono previste due lezioni settimanali della durata
di 90 minuti ciascuna ed è consigliata la frequenza di due anni;
5. Al termine del corso, determinato dalla frequenza consigliata e
dal giudizio del docente, non è previsto alcun esame finale,
ma sarà rilasciato un diploma di frequenza.
6. A fine di ciascun anno sarà realizzato un saggio finale.
Art. 19 Corso di Attività corali, canto corale, canto gregoriano,
Storia della musica ed ascolto guidato, elementi di anatomia e fisiologia
nella prassi esecutiva e storia dell’opera
1. Tali corsi sono liberi ed aperti a tutti. Non è previsto
alcun limite di età e neppure alcun requisito di ammissione.
2. La durata è illimitata.
3. Teoria e solfeggio costituisce la disciplina complementare consigliata.
4. Non è previsto alcun esame finale e nessuna valutazione viene
effettuata per gli iscritti soltanto a questi corsi, mentre una valutazione
sintetica ed analitica è prevista per gli allievi che sono iscritti
anche ad altri insegnamenti.
Art. 20 Passaggi tra i diversi tipi di corso
1. Il passaggio dal corso professionale a quello amatoriale di I grado è consentito
senza alcuna formalità, fatta salva la durata massima del corso
di avviamento strumentale e vocale, dal momento che devono essere computati
gli anni di studio già frequentati nel corso professionale.
2. Il passaggio dal corso professionale a quello amatoriale di II grado, è consentito
per l’allievo che abbia frequentato almeno tre anni del corso
professionale previo esame di compimento del corso di avviamento strumentale
e vocale.
3. L’ammissione ad un qualunque anno del corso professionale è consentita
solo per superamento dell’esame relativo.
Art. 21 Iscritti
1. Quindici è il numero massimo degli iscritti ad ognuna delle
materie principali dei corsi professionali. È possibile, tuttavia,
in casi eccezionali valutati discrezionalmente dal Direttore, superare
massimo di tre unità il limite numerico predetto.
2. Nel caso si verifichi un aumento nel numero degli allievi, eccedente
quello previsto per ogni sezione di insegnamento, viene istituita una
sezione aggiunta, a quella cui il maggior numero di allievi si riferisce.
Per le discipline complementari, sia obbligatorie che consigliate,
non è stabilito il numero massimo degli iscritti.
CAPO III
ALLIEVI
Art. 22 Ammissioni all’Istituto
1. Possono essere ammessi all’Istituto coloro che, trovandosi
nei limiti di età stabiliti al capo precedente, mostrano di
possedere interesse per gli studi musicali.
2. Per i corsi amatoriali è prevista un’audizione, per
i corsi professionali è previsto un esame d’ammissione
secondo i programmi del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di
Vibo Valentia e per i corsi di specializzazione un esame d’ammissione
il cui programma viene stabilito di volta in volta.
3. Il Direttore, insieme al docente incaricato della materia, valuta
eventuali eccezioni.
4. L’iscrizione all’Istituto comporta l’accettazione
integrale delle disposizioni contenute nel presente Statuto-Regolamento
il quale è affisso all’albo della scuola.
Art. 23 Istanza di ammissione
1. Per essere ammessi all’Istituto occorre presentare, entro
il termine fissato dal Direttore nel bando all’uopo pubblicato,
domanda all’A.M.A Calabria, su apposito modulo disponibile presso
l’Istituto, dichiarando le proprie generalità (nascita,
residenza e famiglia), il codice fiscale, il domicilio e la residenza,
ed indicando il corso che si intende seguire, corredata dalla ricevuta
del versamento della tassa di iscrizione, se non socio dell’A.M.A
Calabria, e della quota assicurativa versata direttamente in Segreteria
o a mezzo c/c postale c/o Poste Italiane - Lamezia Terme ABI 07601
CAB 04400 conto n. 15419880 intestato A.M.A. Calabria Via P. Celli,
23 88046 Lamezia Terme.
2. In caso di minore, la domanda deve essere sottoscritta da un genitore
o da chi ne fa le veci, in segno di consenso.
Art. 24 Istanza di riammissione
1. L’allievo, che, per qualsiasi motivo, si fosse ritirato dall’Istituto
e volesse in seguito esservi riammesso, viene considerato come nuovo
iscritto e deve, quindi, ripetere la domanda di ammissione ai sensi
dell’articolo precedente.
Art. 25 Sanzioni disciplinari
1. Tutti gli allievi sono obbligati ad uniformarsi alle disposizioni
del presente regolamento, nonché a quelle impartite dal Direttore
e dai docenti. Il contegno degli allievi deve ispirarsi alla massima
correttezza ed alla più rigorosa disciplina durante le lezioni,
le esercitazioni e gli intervalli. Gli allievi sono tenuti a rispettare
la massima puntualità fin dal primo giorno delle lezioni per
un migliore andamento dell’attività scolastica.
2. In caso di violazioni, il Direttore, sentiti i docenti interessati,
applica con gradualità le seguenti sanzioni:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni;
- espulsione definitiva dell’allievo e se socio dichiarata incompatibilità del
comportamento con le finalità dell’Associazione che comporta
la perdita della qualità di socio ratificata dall’Assemblea.
Art. 26 Frequenza
Tutti gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni principali e
complementari obbligatorie. Al raggiungimento delle 15 assenze annue
ingiustificate per materia, dopo opportuna comunicazione all’allievo
o al genitore se trattasi di minore, non si può considerare
l’anno compiuto ed eventualmente si provvede all’espulsione
dall’Istituto.
Agli esami sono ammessi gli allievi che hanno frequentato almeno i
2/3 delle lezioni impartite.
Art. 27 Encomi
1. Il Direttore può segnalare ad Enti Pubblici o Privati, prima
fra tutte l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, gli allievi
che si sono particolarmente distinti durante l’anno scolastico,
per eventuali riconoscimenti e/o borse di studio.
Art. 28 Tasse scolastiche
1. Gli allievi sono tenuti al pagamento della tassa scolastica di iscrizione
e di frequenza gli allievi soci sono tenuti al solo pagamento della
tassa scolastica di frequenza secondo gli importi e le modalità stabiliti
dall’ A.M.A. Calabria entro il giorno 5 di ogni mese.
L’allievo che risulti moroso nel versamento delle quote mensili
di frequenza viene prima richiamato a regolarizzare il versamento dovuto,
successivamente perderà il diritto di frequenza alle lezioni
e se inadempiente, entro un mese dalla data della comunicazione scritta,
può essere avviata la procedura di riscossione coatta.
CAPO IV
ESAMI
Art. 29 Esami di verifica e saggi
1. Gli esami di verifica si svolgono in un’unica sessione che
va dal termine delle lezioni fino al 31 luglio.
2. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore, d’intesa
con il Collegio dei docenti.
3. Agli esami sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato le lezioni
e non hanno superato i due terzi delle assenze annue ingiustificate
per materia.
4. Nel corso dell’anno scolastico, salvo oggettivi impedimenti,
vengono organizzati saggi ed esercitazioni pubbliche degli allievi.
5. È fatto obbligo, a pena di sanzioni, agli allievi iscritti
ai corsi professionali e ritenuti idonei dal rispettivo docente, di
prendere parte alle esercitazioni di insieme, ai saggi ed a tutte le
manifestazioni promosse dall’Istituto.
6. Per la partecipazione ad attività esterne gli allievi devono
richiedere apposita autorizzazione al Direttore dell’Istituto.
Art. 30 Valutazioni ed attestazioni
La valutazione dell’allievo viene effettuata normalmente ogni
quadrimestre, salvo diversa determinazione del Collegio dei docenti
ed, in ogni caso, alla fine dell’anno scolastico, viene formalizzata
una valutazione complessiva sia in forma analitica, sia in forma sintetica.
Nella valutazione analitica, ciascun insegnante scrive su un’apposita
scheda un breve giudizio per ogni allievo; nella valutazione sintetica,
per tutti gli alunni dei corsi professionali viene espresso un voto,
da uno a dieci, oltre alla lode in presenza di particolare bravura
dimostrata dall’allievo, per ogni insegnamento seguito.
3. Per i soli alunni minorenni degli altri corsi la valutazione è espressa
in livelli: A, livello alto; B, livello medio; C, livello basso.
4. Non sono previste valutazioni sintetiche per allievi maggiorenni
che non frequentino corsi professionali.
5. Le valutazioni sintetiche vengono esposte all’albo dell’Istituto.
6. Al termine dei corsi amatoriali di primo e secondo grado e previo
superamento degli esami previsti, viene rilasciato un attestato di
compimento. Agli allievi può essere rilasciato, a richiesta,
anche un certificato degli studi compiuti.
Art. 31 Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni di esame, nominate dal Direttore dell’Istituto,
sono composte dall’Insegnante titolare della materia, dal Direttore
dell’Istituto o altro docente appartenente allo stesso dipartimento
o comunque di disciplina affine e dal Direttore o da un docente del
Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo
Valentia.
2. Al termine degli esami, la commissione esaminatrice redige un verbale
delle operazioni compiute.
CAPO V
PERSONALE
Art. 32 Organico
1. Il numero e tipo di incarichi, nonché il numero delle ore
di insegnamento settimanale, vengono determinati annualmente in relazione
alle esigenze didattiche derivanti dal numero dei corsi e dal numero
degli iscritti a ciascun corso, salvo revisioni di orario da effettuare
nel corso dell’anno in relazione all’andamento delle frequenze.
2. Per il funzionamento dell’Istituto, l’A.M.A. Calabria
provvede con proprio personale o servendosi di società di servizi.
3. Per la direzione didattica dell’Istituto e per la docenza,
si ricorre, in prima istanza, a professionisti incaricati, con rapporto
di prestazione professionale a termine, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa sul lavoro autonomo.
Art. 33 Docenti
Il personale docente, al quale viene conferito l’incarico mediante
rapporto di prestazione professionale a tempo determinato, deve essere
in possesso, in relazione alla materia di insegnamento, del relativo
diploma rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o Liceo o
Istituto Musicale Pareggiato.
Art. 34 Funzioni e doveri dei docenti
1. Il personale docente risponde dell’indirizzo didattico ed
educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei
propri allievi.
2. I docenti incaricati hanno, inoltre, l’obbligo di:
- concorrere alla formazione ed alla realizzazione del programma didattico
e delle altre attività dell’Istituto, organizzando la
propria attività e distribuendo temporalmente l’impegno
della prestazione richiesta, in modo da garantire il regolare svolgimento
delle lezioni assegnate;
- presentare, entro 10 giorni dall’inizio dei corsi, una relazione
sulla programmazione didattica, completa di calendario – stabilito
d’intesa con gli altri docenti ed il Direttore incaricato (responsabile
comunque della stesura del calendario delle lezioni nella sua globalità) – tenendo
presenti le esigenze degli allievi, a loro volta legate agli orari
delle altre docenze impartite nell’Istituto e nelle Scuole di
ogni ordine e grado;
- impartire l’insegnamento della propria materia, secondo il
numero delle docenze assegnate, nel rispetto del calendario stabilito
e precedentemente concordato;
- evitare di variare, se non per motivi di forza maggiore – da
comunicare al Direttore – il calendario delle docenze, provvedendo
all’immediato recupero delle eventuali docenze non effettuate,
per non comportare riflessi negativi sul funzionamento della scuola;
- partecipare alle sedute del Collegio dei docenti, alle commissioni
di esame, alle esercitazioni
collettive, ai saggi, ai concerti e ad ogni altra iniziativa musicale
dell’Istituto, senza diritto, per questo, ad alcun corrispettivo
aggiuntivo;
- aver cura del materiale didattico e degli strumenti in dotazione;
- tenere i registri aggiornati sulle presenze, sulle assenze e sul
curriculum didattico-culturale degli allievi.
3. Di norma, l’incarico dell’insegnamento non può superare
le 15 docenze settimanali.
4. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nell’Istituto almeno
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
5. Se un insegnante, per motivi personali, non può svolgere
le lezioni programmate, è tenuto a darne immediata comunicazione,
anche telefonica, alla Segreteria dell’Istituto, in modo da poterne
informare tempestivamente gli allievi.
6. Il docente impossibilitato per seri motivi, documentati – di
salute (es.: malattia, gravidanza), o per motivi di studio specialistico
legalmente riconosciuto: borsa di studio post-lauream italiana o straniera
(es.: Dottorato di ricerca) – a rispettare il calendario delle
lezioni concordato e prefissato, può chiedere un permesso per
l’intera durata dell’esigenza, senza per questo essere
penalizzato nell’affidamento dell’incarico, prevedendo
quindi, dopo il periodo di motivata assenza, la reintegrazione tra
il corpo degli insegnanti incaricati.
7. Il docente, al termine dell’anno scolastico e, quindi, dell’incarico, è tenuto
a presentare all’A.M.A. Calabria la relazione finale sull’attività svolta
e gli obiettivi conseguiti.
8. Gli insegnanti non possono impartire lezioni private agli allievi
dell’Istituto, né possono impartire lezioni private nei
locali dell’Istituto.
9. A norma del D. Lgs. N.165/2000, i docenti ed i musicisti dipendenti
di Enti Pubblici, ad esclusione di quelli con rapporto di lavoro part-time
inferiore al 50 %, potranno ricevere incarichi solo se siano in grado
di dichiarare il possesso di autorizzazione del datore di lavoro allo
svolgimento dell’attività libero professionale.
Art. 35 Segreteria
1. L’addetto alle funzioni di segreteria ha l’incarico
di:
a) predisporre gli atti amministrativi per il regolare funzionamento
dell’Istituto;
b) verificare – tra l’altro – la correttezza dei
pagamenti delle quote di iscrizione e frequenza mensile.
Art. 36 Personale ausiliario
1. Il personale ausiliario addetto all’Istituto è nominato
dal Consiglio Direttivo che, a seconda delle esigenze, ne stabilisce
il numero. Il sopraindicato personale ha l’obbligo:
a) di tenere puliti tutti i locali dell’Istituto;
b) di trasportare nell’interno, ed occorrendo, anche fuori dall’Istituto,
leggii, spartiti ed altro, per manifestazioni scolastiche, concerti,
saggi ecc., che venissero eseguiti fuori dalla sede dell’Istituto
stesso;
c) di disporre e preparare il materiale occorrente per le prove ed
esercitazioni scolastiche.
3. Durante lo svolgimento delle docenze, il bidello rimane a disposizione
nei locali antistanti alle aule, e potrà assentarsi solo per
affari indifferibili riguardanti l’Istituto stesso.
4. Il bidello deve controllare l’accesso degli allievi, evitando
che si intrattengano lungo i corridoi o nelle aule in assenza degli
insegnanti, e che arrechino disturbo all’espletamento delle attività scolastiche.
5. In attuazione di quanto indicato nel presente regolamento, il bidello
in quanto responsabilizzato circa la custodia dei beni, è tenuto
a svolgere, durante l’orario di servizio, azione di sorveglianza,
relativamente alla suppellettile collocata nelle diverse aule ed uffici
dell’Istituto.
CAPO VI
BENI DELL’ISTITUTO
Art. 37 Beni dell’Istituto
1. Nella prospettiva di organizzare i servizi di biblio - mediateca,
permangono in vigore le disposizioni sotto esplicitate:
- i libri e gli strumenti di cui dispone l’Istituto non possono
essere usati dagli allievi se non previa autorizzazione del Direttore,
su proposta dell’insegnante;
- qualora detti beni debbano essere portati fuori dall’Istituto,
l’allievo sottoscriverà apposita ricevuta, unitamente
al genitore che esercita la patria potestà, se minore;
- in caso di mancata restituzione degli strumenti e/o dei libri, o
di loro danneggiamento, l’allievo, o chi per lui, dovrà versare
all’ A.M.A Calabria la somma equivalente al valore del bene.
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